Come sappiamo il noleggio con conducente e il servizio di piazza/taxi sono regolati dalla legge-quadro 21/92, dalle leggi regionali che le hanno dato attuazione e dai conseguenti regolamenti comunali, salvo quanto previsto dalla legge 218/2003 per il servizio di noleggio con conducente mediante autoveicoli con più di nove posti totali. Altresì, trovano applicazione gli articoli 85 (NCC) e 86 (TAXI) del codice della strada.

Per quanto concerne il codice della strada abbiamo un duplice impianto sanzionatorio, uno che riguarda l’abusivismo totale e l’altro che si rivolge a chi, pur autorizzato, non rispetta le prescrizioni del titolo autorizzativo, ovvero viola le “norme in vigore”:

  1. Il primo gruppo di violazioni è descritto dall’articolo 85, comma 4 e 4-bis e dall’articolo 86, comma 2, ed è rappresentato, con una espressione riassuntiva, dallo svolgimento dell’attività (NCC o taxi) abusivamente. Più in particolare l’articolo 85, comma 4 (e 4-bis) punisce chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso e l’articolo 86, comma 2 chi, senza aver ottenuto la licenza prevista dalla legge 21/92, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi. Ma in realtà si tratta di violazioni sovrapponibili: infatti, dovendo la carta di circolazione conformarsi al titolo autorizzativo comunale – licenza o autorizzazione – è conseguenziale che svolgere tali attività senza licenza od autorizzazione equivale a adibire i veicoli utilizzati a un uso diverso da quello consentito nella carta di circolazione. In altre parole il primo gruppo di violazioni corrisponde, in concreto, all’accertato svolgimento di attività di trasporto di persone senza essere in possesso del prescritto titolo autorizzativo e cioè:    

    • svolgere servizio di NCC senza la autorizzazione comunale, (più precisamente adibire a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso, articolo 85, comma 4 (e 4-bis);

    • svolgere servizio di taxi senza la licenza comunale, ovvero svolgere servizio di taxi con autorizzazione di NCC, ma senza la licenza di cui all’articolo 8 legge 21/92 (più correttamente senza aver ottenuto la licenza prevista dalla legge 21/92 adibire un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi).    

  2. Il secondo gruppo di violazioni è contenuto negli articoli negli articoli 85, comma 4, seconda parte e 86, comma 3, rispettivamente relativi, come visto al servizio di noleggio con conducente e al servizio di taxi. In entrambi i casi si punisce l’inosservanza generica di norme in vigore ovvero delle condizioni indicate nella autorizzazione e nella licenza. Lasciando da parte eventuali condizioni indicate nella licenza o nella autorizzazione, il vero nodo di tutto il problema è però la corretta individuazione delle cosiddette norme in vigore, oggetto di questo approfondimento che trae spunto dall’ennesimo intervento in materia che segue un novero impressionante di sospensioni, previsioni di riordino, interventi dell’AGCOM, dei Tribunali amministrativi, de Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione, in un’ottica di non facile comprensione.

Tratto da:

www.polizialocale.com/2018/01/03/la-nuova-proroga-delle-modifiche-della-legge-n-2192-materia-noleggio-conducente-cosa-entrato-vigore-semmai-entrera-vigore-g-carmagnini

 

Di seguito il testo degli articoli 85 e 86 estratti dal codice della strada.


DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285

Nuovo codice della strada.
 
 Vigente al: 2-9-2019  
  Sezione II

Destinazione ed uso dei veicoli

                              Art. 85. 
    Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone 
 
  1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di  persone e' disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia. 
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone: a) i motocicli con o senza sidecar; b) i tricicli; b-bis) i velocipedi; c) i quadricicli; d) le autovetture; e) gli autobus; f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone; g) i veicoli a trazione animale.
3. La carta di circolazione di tali veicoli e' rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.
4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 695 e, se si tratta di autobus, da € 431 a € 1.734. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((145a))
4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 86 a € 339. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((145a)) (4) ----------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993. --------------- AGGIORNAMENTO (19) Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997. --------------- AGGIORNAMENTO (29) Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999. --------------- AGGIORNAMENTO (43) Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001. --------------- AGGIORNAMENTO (52) Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003. --------------- AGGIORNAMENTO (64) Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005. --------------- AGGIORNAMENTO (80) Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007. --------------- AGGIORNAMENTO (89) Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009. --------------- AGGIORNAMENTO (101) Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011. --------------- AGGIORNAMENTO (114) Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013. --------------- AGGIORNAMENTO (124) Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015. --------------- AGGIORNAMENTO (133) Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017. -------------- AGGIORNAMENTO (145) Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019. -------------- AGGIORNAMENTO (145a) Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l'art. 10-bis, comma 4) che "Le sanzioni di cui all'articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per l'inosservanza degli articoli 3 e 11 della medesima legge, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Parimenti rimangono sospese per la stessa durata le sanzioni previste dall'articolo 85, commi 4 e 4-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente".
                              Art. 86. 
      Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi 
 
  1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o  taxi  e' disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore. 
2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 1.816 a € 7.264)). Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto e' incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali e' stata sospesa o revocata la licenza. (80) (89) (101) (114) (124) (133) ((145))
3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((€ 86 a € 339)). (80) (89) (101) (114) (124) ((145)) (4) (23) ------------ AGGIORNAMENTO (4) Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993. ------------ AGGIORNAMENTO (19) Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997. ------------ AGGIORNAMENTO (23) Il D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, ha disposto (con l'art. 14, comma 6) che "Ad integrazione dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai veicoli adibiti al servizio di piazza per il trasporto di persone di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), dello stesso decreto, e' consentito l'uso proprio fuori servizio." ------------ AGGIORNAMENTO (29) Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999. ------------ AGGIORNAMENTO (43) Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001. ------------ AGGIORNAMENTO (52) Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003. ------------ AGGIORNAMENTO (80) Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007. ------------ AGGIORNAMENTO (89) Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009. ------------ AGGIORNAMENTO (101) Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011. ------------ AGGIORNAMENTO (114) Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013. ------------ AGGIORNAMENTO (124) Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013. --------------- AGGIORNAMENTO (133) Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017. -------------- AGGIORNAMENTO (145) Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.