STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TUTELA TAXI

Indice

Art. 1 - Costituzione, Sede e Durata
Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Attività
Art. 4 - Patrimonio
Art. 5 – Entrate
Art. 6 - Esercizi Sociali
Art. 7 - Destinazione del patrimonio sociale
Art. 8 - Diritti degli Associati sul patrimonio sociale
Art. 9 – Associati
Art. 10 - Perdita della qualifica di Associato
Art. 11 - Doveri degli Associati
Art. 12 - Diritti degli Associati
Art. 13 - Organi dell'Associazione
Art. 14 - L'Assemblea
Art. 15 - Competenze dell'Assemblea
Art. 16 - Consiglio Direttivo
Art. 17 - Competenze del Consiglio Direttivo
Art. 18 - Il Presidente
Art. 19 - Il Segretario
Art. 20 - Il Tesoriere
Art. 21 - Revisore
Art. 22 - Scioglimento dell'Associazione
Art. 23 - Clausola compromissoria
Art. 24 - Disposizioni finali

Art. 1 - Costituzione, Sede e Durata

E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata "Associazione Tutela Taxi" identificata anche come "As.Tu.Ta.".

L'Associazione ha sede in Torino.

La sede sociale potrà essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo in altro luogo del territorio comunale senza che si configuri una modifica dello Statuto.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione degli Associati alla vita dell'Associazione.

L'Associazione non ha limite di durata, l'eventuale scioglimento è regolato nell'Art. 22.

Il numero degli Associati è illimitato, con il limite minimo di tre.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione non ha fini di lucro, né diretto né indiretto, ed opera nell'ambito dell'attività di servizio di conducente di veicoli da piazza (tassista) svolgendo una funzione di supporto, di stimolo e di mediazione tra cittadinanza, istituzioni e gli altri operatori del settore per tutelare i diritti legali, civili, morali, nonché gli interessi degli Associati, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

  1. tutelare la categoria dei tassisti, rappresentando gli interessi degli Associati;
  2. tutelare la condizione lavorativa e di vita degli iscritti sul luogo di lavoro;
  3. promuovere il rispetto della legge nell'esercizio dell'attività di conducente di taxi, combattere l'abusivismo in ogni sua forma e manifestazione e contrastare ogni forma di concorrenza sleale in danno dei tassisti;
  4. promuovere e difendere la figura del tassista e la sua attività e, a tal fine, studiare e promuovere le soluzioni dei problemi relativi alla categoria, anche presso le competenti autorità;
  5. promuovere la collaborazione ed il confronto culturale con altri enti;
  6. promuovere la solidarietà fra tassisti;
  7. promuovere lo sviluppo culturale e sociale degli appartenenti alla categoria;
  8. promuovere l'aggiornamento e la formazione professionale degli appartenenti alla categoria;
  9. promuovere il coinvolgimento di tutti i tassisti in azioni volte a perseguire il miglioramento e lo sviluppo della legislazione di categoria.

L'Associazione non ha alcun carattere partitico e mantiene in ogni momento un'assoluta indipendenza ed autonomia, sia politica che finanziaria, da istituzioni pubbliche, gruppi politici, ideologici, confessionali, imprenditoriali, sindacali o di potere economico.

L'Associazione potrà stipulare accordi con altre associazioni, enti, comitati, società cooperative di categoria e non, per la difesa e garanzia degli interessi dei propri Associati.

L'Associazione potrà aderire inoltre alle organizzazioni nazionali ed internazionali che perseguono scopi e finalità analoghi ai propri.

Art. 3 - Attività

L'Associazione svolge la propria attività operativa in un ambito territoriale limitato alla Regione Piemonte.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà intraprendere tutte le iniziative volte all'attuazione ed al perseguimento delle finalità istituzionali ed in particolare potrà:

- registrare marchi;

- organizzare eventi, congressi, dibattiti, comitati, riunioni;

- stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici, e privati, con altre Associazioni, e con persone fisiche;

- curare la pubblicazione, con ogni mezzo tecnologico, di giornali, riviste e notiziari affidandone eventualmente la direzione anche a soggetti non Associati;

- istituire corsi di formazione e di aggiornamento anche in collaborazione con altri soggetti;

- costituire enti non riconosciuti o persone giuridiche che abbiano finalità statutarie compatibili con le proprie;

- partecipare in enti non riconosciuti o persone giuridiche che abbiano finalità statutarie compatibili con le proprie;

- intraprendere azioni giudiziarie, presentare esposti, denunce, querele e costituirsi parte civile nei procedimenti penali;

- chiedere autorizzazioni amministrative o stipulare contratti anche con enti pubblici;

- adottare forme di autofinanziamento attraverso la vendita di beni di modesto valore nell'ambito degli eventi da essa organizzati;

- elaborare, proporre e sostenere provvedimenti legislativi in materia sociale, fiscale e normativa nell'interesse della categoria;

- organizzare e gestire servizi mutualistici, fiscali, tecnico amministrativi, legali e quant'altro nell'interesse dei propri Associati.

L'Associazione gode della piena capacità di agire e, pertanto, può inoltre svolgere, nei limiti stabiliti dalla legge, ogni attività economica, finanziaria e patrimoniale, mobiliare e immobiliare, ritenuta necessaria, utile o opportuna per il raggiungimento delle finalità statutarie.

Per il migliore raggiungimento dei propri scopi l'Associazione può, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o locare o condurre in locazione beni immobili, stipulare contratti e/o accordi con altri soggetti privati e pubblici.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote Associative annuali;

- beni mobili e immobili e denaro pervenuti all'Associazione per donazione o successione;

- beni di ogni specie acquistati dall'Associazione, sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità.

I beni mobili di proprietà degli Associati o di terzi dati in uso all'Associazione, si intendono, salvo patto contrario, concessi in comodato gratuito.

Art. 5 – Entrate

L'Associazione non ha scopo di lucro, pertanto, le entrate dell'Associazione sono interamente destinate al perseguimento degli scopi statutari e non è ammessa alcuna forma di distribuzione di utile agli Associati.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote Associative;

- eventuali entrate derivanti dal risarcimento danni ottenuto stragiudizialmente e/o giudizialmente;

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- sovvenzioni e aiuti finanziari che non pregiudichino l'autonomia e l'indipendenza dell'Associazione quali ad esempio:

- contributi di privati;

- donazioni e lasciti testamentari;

- contributi di organismi internazionali;

- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Art. 6 - Esercizi Sociali

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre del medesimo anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario consuntivo.

Il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio o in ogni caso nei termini di legge, eventualmente usufruendo di proroghe motivate.

Se possibile il rendiconto sarà disponibile sul sito dell'Associazione, sarà inoltre consultabile presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione.

Art. 7 - Destinazione del patrimonio sociale

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 8 - Diritti degli Associati sul patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione.

I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazioni trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto fra vivi né a causa di morte.

Art. 9 – Associati

Possono aderire all'Associazione titolari, coadiuvanti o sostituti alla guida di attività di servizio di conducente di veicoli da piazza (tassista), i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna distinzione di genere, età, lingua, nazionalità, religione, ideologia o condizioni personali e sociali.

L'Associazione fa proprio e promuove al suo interno il principio delle "pari opportunità".

L'ammissione all'Associazione, su domanda del richiedente, è deliberata dal Consiglio Direttivo, il quale, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dal presente Statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla domanda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile e deve entro 60 (sessanta) giorni dalla data della delibera motivare la relativa deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente Statuto in qualità di Fondatori e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo, in qualità di Associati ordinari.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso il diritto di recesso.

Gli Associati prestano la loro attività con spirito di volontariato ed in maniera gratuita.

Ogni Associato deve essere registrato su un apposito Registro Soci.

Art. 10 - Perdita della qualifica di Associato

La perdita della qualifica di Associato avviene per i seguenti motivi:

- non essere più titolari, coadiuvanti o sostituti alla guida - per motivi diversi dal pensionamento - di attività di servizio di conducente di veicoli da piazza (tassista) nell'anno successivo a quello in cui si è versata l'ultima quota sociale;

- recesso;

- decesso;

- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi fatti a carico dell'Associato, per inadempienza o per comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione. La delibera deve essere motivata e comunicata formalmente all'interessato.

La perdita della qualifica di Associato comporta l'immediata decadenza da qualsiasi carica all'interno degli organi associativi.

Art. 11 - Doveri degli Associati

L'adesione all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi.

Gli Associati sono tenuti:

- ad osservare le norme del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni, se redatti, e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- a versare la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;

- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;

- a comunicare i loro dati, nonchè l'indirizzo e-mail, tenendoli aggiornati;

- a comunicare le circostanze che possono dar luogo a esclusione (cessazione attività, provvedimenti interdittivi, ecc.).

Art. 12 - Diritti degli Associati

Gli Associati hanno il diritto:

- di partecipare personalmente all'Assemblea e di votare (se in regola con il pagamento della quota Associativa annuale);

- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

- di dare le dimissioni in qualsiasi momento previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, fermo restando il versamento dell'intera quota dell'anno in corso;

- di proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo e/o all'assemblea;

- di chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini di cui al successivo art. 14.

Ogni Associato ha diritto di voto per l'approvazione del bilancio, per le modificazioni dello Statuto, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su altre decisioni su cui è richiesto il voto.

Art. 13 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

  1. l'Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Tesoriere
  5. il Segretario;
  6. il Revisore dei conti.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre esercizi salvo revoca o dimissioni.

Art. 14 - L'Assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli Associati che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale per l'anno in corso e che risultano regolarmente iscritti all'Associazione anteriormente alla data di convocazione.

L'assemblea è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, o su richiesta del Presidente o di almeno un decimo degli Associati (purché motivata).

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice Presidente e, in caso di assenza di entrambi, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) degli Associati in prima convocazione e con la maggioranza degli Associati in seconda convocazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la nomina del liquidatore l'assemblea straordinaria delibera sempre con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli Associati.

Le convocazioni e le comunicazioni dell'ordine del giorno dell'assemblea devono essere effettuate a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail indicato da ciascun Associato all'atto dell'adesione all'Associazione ovvero con altra idonea formale comunicazione almeno 8 (otto) giorni prima della data prevista per la stessa e pubblicate entro lo stesso termine sul sito internet dell'Associazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti gli Associati e sia presente l'intero Consiglio Direttivo e il Revisore dei conti, se nominato.

Nelle deliberazioni che riguardano l'approvazione del rendiconto e la responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo, questi ultimi non hanno diritto di voto.

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano.

E' ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, qualunque sia la sua quota di adesione o carica ricoperta.

La discussione e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate, eventualmente anche per riassunto se autorizzato dall'assemblea, in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione in un apposito libro assemblee.

Ogni Associato, dopo averne fatta preventiva richiesta, ha il diritto di consultare il suddetto libro.

Art. 15 - Competenze dell'Assemblea

L'assemblea indirizza tutte le attività dell'Associazione e ha le seguenti competenze.

L'assemblea ordinaria:

- elegge il Consiglio Direttivo;

- approva l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

- approva le relazioni di attività ed il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente;

- delibera su tutti gli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

- delibera su quanto demandatole per legge o per Statuto;

- delibera sulle esclusioni degli associati.

L'assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche allo Statuto;

- delibera lo scioglimento dell'Associazione;

- nomina il liquidatore.

Art. 16 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sette Associati nominati dall'assemblea.

I primi membri sono nominati in sede di costituzione.

Possono essere eletti a fare parte del Consiglio Direttivo coloro che:

- non esercitano attività o funzioni che possano determinare conflitto o confusione di interessi con quelli dell'Associazione o ledano la sua immagine di Associazione indipendente;

- non siano stati, negli ultimi 12 (dodici) mesi, rappresentanti o candidati di partiti e movimenti politici, rappresentanti a livello nazionale di istituzioni o enti pubblici, di Associazioni di imprese o professionali, di organizzazioni sindacali o di altre Associazioni di categoria che non abbiano finalità sportive, artistiche o culturali.

Decadono dalla carica coloro che durante il mandato rientrino in una o più delle casistiche precedentemente elencate.

Il Consiglio resta in carica tre esercizi e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere e il Segretario.

Gli incarichi conferiti dal Consiglio Direttivo possono essere revocati.

In caso di dimissioni, recesso, decadenza, od altro impedimento di uno o più dei suoi membri che non costituiscano la maggioranza degli stessi, i sostituti verranno integrati attingendo dai primi non eletti dell'ultima elezione; la nomina dovrà essere ratificata dalla successiva assemblea degli Associati.

I membri del Consiglio non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza del loro incarico.

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in un'unica convocazione possibilmente ogni semestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano la maggioranza dei componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate mediante posta elettronica all'indirizzo e-mail indicato da ciascun membro o altra idonea formale comunicazione con un anticipo di almeno 4 (quattro) giorni.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui parteciperanno tutti i membri del Consiglio Direttivo e il Revisore dei conti, se nominato.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente o, in caso di contemporanea assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

E' ammesso l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione purchè sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota.

Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario appositamente nominato.

I verbali devono essere raccolti in un apposito libro delle deliberazioni tenuto dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;

- porta in esecuzione le delibere assembleari;

- esercita, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;

- predispone il rendiconto economico e finanziario consuntivo, a mezzo dell'ausilio del Tesoriere, da sottoporre all'assemblea degli Associati;

- fissa l'ammontare della quota Associativa annuale o altri contributi a carico dell'Associato;

- delibera sulle domande di nuove adesioni.

Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono prese dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

Art. 18 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, a maggioranza dei voti, dura in carica per un periodo di tre anni e può essere rieletto.

Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale dell'assemblea.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, il Presidente nello svolgimento delle sue mansioni è sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 19 - Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei Soci;

- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

- esegue le convocazioni delle riunioni del Consiglio Direttivo, predisponendo l'ordine del giorno su indicazione del Presidente;

- tiene i contatti di comune prassi amministrativa con tutti gli organi dell'Associazione;

- si occupa direttamente o delegando e coinvolgendo altri Associati o collaboratori, del protocollo della corrispondenza in arrivo ed in uscita, di coordinare l'allestimento, la redazione e l'aggiornamento dei mezzi di comunicazione;

- cura l'archivio dell'Associazione;

- può essere delegato dal Presidente alla firma di atti amministrativi ordinari.

Art. 20 - Il Tesoriere

Il Tesoriere collabora con il Presidente ed a lui spetta il compito di provvedere alla tenuta e all'aggiornamento dei libri contabili e alla predisposizione del progetto di bilancio dell'Associazione.

Per l'adempimento degli obblighi contabili e per la predisposizione e redazione di documenti e prospetti di sintesi, contabili, di bilancio, il Tesoriere può avvalersi di collaboratori o professionisti con il consenso e l'autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alle operazioni di incasso e di pagamento, sia a mezzo contanti che con l'utilizzo di conti correnti bancari e postali indicati dal Consiglio Direttivo.

Egli è responsabile dei depositi in contanti e valori costituenti la cassa dell'Associazione.

Art. 21 - Revisore

Qualora la legge lo richieda o l'assemblea lo ritenga necessario, potrà nominare un Revisore.

L'incarico di Revisore è incompatibile con quello di membro del Consiglio Direttivo.

Il Revisore ha i seguenti incarichi:

- la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti;

- partecipare alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto;

- verificare la regolare tenuta dei Libri dell'Associazione;

- dare pareri in merito al bilancio consuntivo.

Per quanto riguarda la durata della carica, la rieleggibilità, valgono le stesse norme dettate per i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento o la cessazione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni rimanenti dopo la liquidazione, saranno devoluti ad enti od Associazioni operanti in identico o analogo settore per fini di utilità sociale, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 23 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli Associati, o tra gli Associati e l'Associazione, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, che possa formare oggetto di compromesso, sarà risolta mediante arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale del

Piemonte, che gli Associati dichiarano di espressamente accettare, nel rispetto della disciplina prevista dagli articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, numero 5.

L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto Regolamento.

La controversia sarà devoluta ad un Arbitro Unico nominato dalla Camera Arbitrale adita.

Art. 24 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Visto per l'inserzione.

Torino, diciotto febbraio duemilaventi